Art. 4
Esattezza dei dati statistici
In vigore dal 23 nov 1995
1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.
2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:57:oj#art-4