Art. 11 · Comitato

Art. 11

Comitato

In vigore dal 23 nov 1995
Riguardo alle procedure di attuazione della presente direttiva, ed eventuali misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare per quanto concerne: - le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (), purché tali adeguamenti non rendano più oneroso il sistema di raccolta, - i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (), - l'elaborazione dei dati (), le procedure di trasmissione dei dati () e la diffusione dei risultati (), - le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo transitorio (), la Commissione è assistita a norma delle disposizioni di cui all' del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom (2), in prosieguo denominato « il comitato ».
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