Art. 8

Art. 8

In vigore dal 25 ott 1995
1. Qualora dai controlli risulti la non conformità dei prodotti ai requisiti prescritti, lo Stato membro ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario; esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti, indicando le infrazioni constatate. 2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare a procedere, alle condizioni fissate dall'autorità competente, ad una delle seguenti operazioni: - messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire, - eventuale decontaminazione, - qualsiasi altro trattamento appropriato, - utilizzazione per altri fini, - distruzione dei prodotti. Gli Stati membri vigilano affinché dalle operzaioni indicate nel primo comma non risulti alcuna conseguenza che possa danneggiare la salute umana e animale nonché l'ambiente. 3. Le spese relative alle misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono a carico del detentore dell'autorizzazione o del suo rappresentante.
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