Art. 26

Art. 26

In vigore dal 25 ott 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA (1) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:53:oj#art-26