Art. 24

Art. 24

In vigore dal 25 ott 1995
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamenti ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 30 aprile 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate riguardanti il settore disciplinato dalla presente direttiva.
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