Art. 22
In vigore dal 25 ott 1995
1. Entro il 1° ottobre 1998, gli Stati membri definiscono i programmi in cui sono indicate le misure nazionali da adottare per conseguire l'obiettivo previsto dalla presente direttiva.
Detti programmi dovranno tener conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e, in particolare, precisare la natura e la frequenza dei controlli che dovranno essere effettuati periodicamente.
2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1° aprile 2000, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando:
- i criteri di elaborazione di detti programmi,
- il numero e la natura dei controlli effettuati,
- i risultati dei controlli e in particolare il numero e la natura delle infrazioni accertate,
- le azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.
3. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, e per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 2000, la Commissione presenta una relazione globale e sintetica sui risultati dei controlli effettuati a livello comunitario, corredata di una proposta di raccomandazione relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo, da compilare secondo la procedura di cui all'. Tale raccomandazione può costituire oggetto di successivi adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.
Nel programma coordinato sono indicati, in particolare, i criteri da adottare in via prioritaria ai fini della sua esecuzione.
Tra le informazioni di cui al paragrafo 2 deve figurare un capitalo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.
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