Art. 20

Art. 20

In vigore dal 25 ott 1995
La presente direttiva nonn pregiudica le vie di ricorso avverso le decisioni delle autorità competenti previste dalle legislazioni nazionali. Le decisioni prese dalle autorità competenti in caso si accertamento di infrazioni e le relative motivazioni devono essere comunicate all'operatore interessato o al suo avente diritto. Qualora l'operatore interessato o il suo avente diritto lo richieda, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazioni delle vie di ricorso previste dalla legislazione in vigore nello Stato membro di controllo, nonché della forma e dei termini in cui detti ricorsi devono essere presentati.
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