Art. 2
In vigore dal 25 ott 1995
1. Ai fini della presente direttiva si intende per a) « controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale » (in appresso denominato « controllo ») il controllo, da parte delle autorità competenti, in merito alla conformità con le disposizioni comunitarie previste - nella direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (2);
- nella direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (3);
- nella direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (4);
- nella direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (5);
- nella direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (6);
- nella direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernenti gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (7);
- in qualsiasi altra normativa concernente il settore dell'alimentazione animale, in cui si preveda che i controlli ufficiali vengono effettuati in base alle disposizioni della presente direttiva;
b) « controllo documentale », la verifica dei documenti che accompagnano il prodotto o di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;
c) « controllo d'identità », la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti, i marchi e i prodotti;
d) « controllo fisico », il controllo del prodotto stesso e, se del caso, prelievo di campioni ed esami di laboratorio;
e) « prodotto », l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
f) « autorità competente », l'autorità dello Stato membro incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
g) « stabilimento », qualsiasi impresa che procede alla produzione o alla fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio o che mette in commercio tale prodotto;
h) « immissione in commercio », la detenzione di prodotti per la vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in sé.
2. Valgono inoltre, se del caso, le definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale che compaiono nella normativa comunitaria.
Storico versioni
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