Art. 19

Art. 19

In vigore dal 25 ott 1995
Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva. Devono essere previste sanzioni da applicare in caso di violazione delle misure adottate per la sua applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
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