Art. 14

Art. 14

In vigore dal 25 ott 1995
Nei casi in cui i prodotti siano distrutti, siano utilizzati per altri fini, siano rinviati nel paese d'origine o decontaminati, a norma dell', paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con lo Stato membro di spedizione. Negli altri casi, lo Stato membro di destinazione può mettersi in contatto con lo Stato membro di spedizione. Lo Stato membro di spedizione prende tutte le misure necessarie e comunica allo Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, i loro risultati, le decisioni prese e le relative motivazioni. Qualora lo Stato membro di destinazione tema che dette misure non siano sufficienti, esso esamina, congiuntamente con lo Stato membro messo in causa, le vie e i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita comune in loco. Qualora dai controlli effettuati conformemente all' risulti un'irregolarità ripetuta, lo Stato membro di destinazione ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:53:oj#art-14