Art. 13
In vigore dal 25 ott 1995
1. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, uno Stato membro constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni dell', paragrafo 1, lettera a), esso prende le disposizioni adeguate e intima allo speditore, al destinatario o ad ogni altro avente diritto di effettuare, alle condizioni fissate dall'autorità competente, una delle seguenti operazioni:
- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire,
- eventuale decontaminazione,
- qualsiasi altro trattamento appropriato,
- utilizzazione per altri fini,
- rinvio nel paese d'origine, previa informazione dell'autorità competente del paese dello stabilimento d'origine,
- distruzione dei prodotti.
2. Le spese relative alle misure adottate conformemente al paragrafo 1 sono a carica dello speditore o di ogni altro avente diritto, compreso eventualmente il destinatario.
Sezione 3
Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
Storico versioni
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