Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1995
Ogni apparecchio televisivo dotato di un sistema visivo a schermo integrale, in cui la diagonale dell'immagine sia superiore a 42 cm, immesso sul mercato per la vendita o il noleggio nella Comunità, dev'essere dotato di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata ad opera di un ente di normalizzazione europeo riconosciuto) che consenta la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e ricevitori numerici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:47:oj#art-3