Art. 7 · Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

Art. 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

In vigore dal 24 ott 1995
a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile, oppure b) è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell', paragrafo 1. SEZIONE III CATEGORIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTI
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