Art. 31
Comitato
In vigore dal 24 ott 1995
1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto.
Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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