Art. 30 · 1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

Art. 30

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:

In vigore dal 24 ott 1995
a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea; b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi; c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che incidano su tali diritti e libertà; d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario. 2. Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nella Comunità, ne informa la Commissione. 3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità. 4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla Commissione e al comitato di cui all'. 5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione. 6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione. CAPO VII MISURE COMUNITARIE D'ESECUZIONE
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