Art. 19 · Oggetto della notificazione

Art. 19

Oggetto della notificazione

In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno: a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante; b) la o le finalità del trattamento; c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime; d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi; f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento in applicazione dell'. 2. Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al paragrafo 1.
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