Art. 16 · Riservatezza dei trattamenti

Art. 16

Riservatezza dei trattamenti

In vigore dal 24 ott 1995
L'incaricato del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del trattamento oppure in virtù di obblighi legali.
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