Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono più proibire l'entrata in servizio iniziale dei veicoli ovvero la vendita o l'uso di componenti conformi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni 48 mesi dopo la data di adozione della presente direttiva. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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