Art. 2
Gli Stati membri non possono rifiutare:
In vigore dal 24 ott 1995
- l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo oppure rifiutarne o vietarne la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione per motivi attinenti al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno della carrozzeria,
- l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria del veicolo ovvero vietarne la vendita o l'utilizzazione per motivi attinenti al comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per il suo allestimento,
se ricorrono i relativi requisiti di cui agli allegati I, IV, V e VI della presente direttiva.
Storico versioni
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