Art. 1 · La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

Art. 1

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

In vigore dal 18 ott 1995
1) L', paragrafo 1 è così modificato: a) il testo del quinto trattino è sostituito dal testo seguente: « - "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e/o nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni; »; b) dopo l'ultimo trattino è aggiunto il testo seguente: « - "reti televisive via cavo", qualsiasi infrastruttura terrestre ammessa dallo Stato membro per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme specifiche stabilite dagli Stati membri, in conformità con il diritto comunitario, sulla distribuzione di programmi audiovisivi destinati al grande pubblico e sul contenuto di tali programmi. » 2) Nell', dopo il secondo comma, è inserito il testo seguente: « Inoltre gli Stati membri: - eliminano tutte le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo e consentono l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale; - provvedono affinché sia autorizzata a tal fine l'interconnessione delle reti televisive via cavo con la rete pubblica di telecomunicazioni, in particolare l'interconnessione con le linee affittate, e che siano abolite le restrizioni relative all'interconnessione diretta delle reti televisive via cavo da parte dei gestori di queste ultime. »
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