Art. 9
In vigore dal 6 ott 1995
1. Per ogni anno solare, e entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato III, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:
- se possibile il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro),
- il numero di controlli effettuati,
- il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi),
- il numero di infrazioni constatate e il tipo di infrazione,
- il numero e il tipo di sanzioni comminate.
2. Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità alle informazioni di cui al paragrafo 1.
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