Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 ott 1995
1. La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime. 2. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva, non pregiudicano minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati nella presente direttiva.
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