Art. 2
1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le masse e le dimensioni:
In vigore dal 20 set 1995
- negare, per un determinato tipo di veicolo a motore della categoria M1, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale, né
- vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di tali veicoli,
se i veicoli sono conformi alle disposizioni della direttiva 92/21/CEE, emendata dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 gli Stati membri:
- non possono più rilasciare l'omologazione CEE e
- possono negare l'omologazione di portata nazionale
a un tipo di veicolo della categoria M1, per motivi concernenti le sue masse e le sue dimensioni, se non è conforme alle disposizioni della direttiva 92/21/CEE, emendata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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