Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 lug 1995
1. Gli Stati membri mettoni in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrtive necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presenta direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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