Art. 2
In vigore dal 26 lug 1995
1. Ricevuta la domanda di cui all', gli Stati membri approvano le attività previste, sempreché ne sia accertata la conformità alle condizioni generali di cui all'allgato I.
Gli Stati membri revocano l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti che detta conformità è venuta meno.
2. Dopo l'approvazione delle attività di cui al paragrafo 1, gli Stati membri approvano l'introduzione o i trasferimenti da un luogo all'altro nel proprio territorio o nelle rispettive zone protette del materiale indicato nella domanda, a condizione che sia scortato in ogni caso da una lettera di autorizzazione per l'introduzione o il trasferimento degli organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominata « lettera di autorizzazione », conforme al modello di cui all'allegato II e rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui devono essere svolte le attività, e a) se trattasi di materiale originario della Comunità,
i) nel caso in cui il luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera dell'autorità che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di origine ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena, e ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante rilasciato conformemente all'articolo 10 della direttiva citata, in base all'esame effettuato a norma dell' della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il passaporto reca la dicitura « Materiale trasferito a norma della direttiva 95/44/CE »;
qualora l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena sia ubicato in un altro Stato membro, lo Stato membro competente rilascia il passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al paragrafo 1, primo comma, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui competente l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale;
b) se trattasi di materiale introdotto da un paese terzo,
i) gli Stati membri accertano che la lettera dell'autorità sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, e ii) nel caso di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 77/93/CEE, il materiale deve inoltre essere scortato, ove possibile, da un certificato fitosanitario rilasciato nel paese di origine, conformemente all'articolo 7 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame effettuato a norma dell' della medesima per accertare la conformità alle condizioni ivi stabilite, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del paragrafo 1, primo comma; il certificato reca, alla voce « dichiarazione supplementare », la dicitura « Materiale importato a norma della direttiva 95/44/CE » e specifica, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.
Gli Stati membri devono in ogni caso provvedere affinché il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.
3. L'organismo ufficiale responsabile sorveglia le attività approvate e vigila a che:
a) durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato I, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività;
b) siano applicate, in funzoine del tipo di attività approvate, le seguenti procedure:
i) per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti destinati ad essere svincolati dopo la quarantena:
- lo svincolo (di seguito denominato « svincolo ufficiale ») non può aver luogo senza l'approvazione dell'organismo ufficiale responsabile. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonché ad esame e devono essere risultati esenti, nel corso di tali misure, da qualsiasi organismo nocivo, salvo se trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità e non elencato nella direttiva 77/93/CEE;
- le misure di quarantena e l'esame di cui sopra sono effettuati da personale scientifico competente dell'organismo ufficiale responsabile o di qualsiasi altro organismo ufficialmente riconosciuto, conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente direttiva concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti ivi specificati;
- i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi secondo quanto indicato al primo trattino e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti; si applicano in conformità le disposizioni di cui al punto ii), secondo trattino;
ii) per ogni altro materiale (compresi gli organismi nocivi), al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle attività:
- il materiale (nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato) e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, vengono distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;
- i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dall'organismo ufficiale responsabile;
c) la persona responsabile delle attività comunichi immediatamente all'organismo ufficiale responsabile qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dall'organismo ufficiale responsabile e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
4. Gli stessi membri provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, compreso l'esame, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nell'allegato III della direttiva 77/93/CEE e non compresi nella parte A, sezioni I, II e III dell'allegato III della presente direttiva. Le misure di quarantena devono essere comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. Le modalità di tali misure saranno completate e inserite nell'allegato III della presente direttiva non appena saranno disponibili le necessarie informazioni tecniche.
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