Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 lug 1995
1. Salve le disposizioni delle decisioni 80/862/CEE e 93/447/CEE relative, rispettivamente, al materiale di selezione della patata e al terreno di coltura, gli Stati membri provvedono affinché le attività per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate « le attività », per le quali si impiegano organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ai sensi dell', paragrafo 7, lettera e), dell', paragrafo 5, dell', paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 quater della direttiva 77/93/CEE, di seguito denominati « il materiale », siano soggette alla presentazione di una domanda agli organismi ufficiali responsabili prima che il materiale suddetto venga introdotto, o trasferito da un luogo all'altro in uno Stato membro o nelle relative zone protette. 2. Nella domanda di cui al paragrafo 1 si specificano in particolare: - il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività; - il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi; - il tipo di materiale; - la quantità di materiale; - il luogo d'origine del materiale, con la prova documentale che il materiale è stato introdotto da un paese terzo; - la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; - l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; - eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; - il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso; - il punto previsto di entrata nella Comunità del materiale proveniente da paesi terzi.
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