Art. 2
In vigore dal 10 lug 1995
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, a decorrere dal 1° luglio 1996 per le sostanze riportate in allegato, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, dopo il 30 giugno 1997, i prodotti di cui al paragrafo 1 contenenti le sostanze riportate in allegato, non possano essere venduti, né ceduti al consumatore finale.
Storico versioni
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