Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 lug 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. ALLEGATO 1. Nel gruppo 1.1 « Batteri », sono aggiunti il gruppo di prodotti e il prodotto seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Nel gruppo 3 « Amminoacidi e loro sali », gruppo 3.2 « Lisina », prodotto 3.2.2 « Concentrato liquido di L-lisina (base) », il testo della colonna 5 è sostituito dal testo seguente: « L-lisina: min. 50 % ».
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