Art. 1
In vigore dal 5 lug 1995
1. I requisiti di purezza menzionati all', paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato.
2. I requisiti di purezza per le sostanze E 420 (i), E 420 (ii) e E 421 stabiliti nell'allegato della presente direttiva prevalgono sui requisiti di purezza stabiliti per le sostanze nell'allegato della direttiva 78/663/CEE del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1995:31:oj#art-1