Art. 4
In vigore dal 30 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.
Per la Commissione Padraig FLYNN Membro della Commissione
ALLEGATO
L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è così modificato:
1) Nell'elenco dei « Virus », il gruppo dei « Retroviridae » è così modificato:
a) i seguenti agenti elencati sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**):
- Virus della sindrome di immunodeficienza umana,
- Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV), tipi 1 e 2;
b) il virus SIV è aggiunto e viene classificato nel gruppo 3 (**);
c) il rinvio alla nota « (h) » che figura dopo il termine « Retroviridae » è spostato dopo il termine SIV.
2) Il testo della nota « (h) » dopo l'elenco dei virus è sostituito dal seguente:
« Non esiste attualmente alcuna prova di malattia nell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione, si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus ».
3) Nell'elenco dei « Parassiti », i seguenti agenti sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**):
- Echinococcus granulosus,
- Echinococcus multiocularis,
- Echinococcus vogeli,
- Leishmania brasiliensis,
- Plasmodium falciparum,
- Taenia solium,
- Trypanosoma brucei rhodesiense.
4) Dopo l'elenco dei parassiti è aggiunta la seguente indicazione:
« (**) Vedi nota introduttiva 8. »
5) I seguenti agenti sono aggiunti e classificati nel gruppo 2:
- nell'elenco dei batteri « Streptococcus suis »,
- nell'elenco dei parassiti « Cyclospora cayetanensis ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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