Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Padraig FLYNN Membro della Commissione ALLEGATO L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è così modificato: 1) Nell'elenco dei « Virus », il gruppo dei « Retroviridae » è così modificato: a) i seguenti agenti elencati sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**): - Virus della sindrome di immunodeficienza umana, - Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV), tipi 1 e 2; b) il virus SIV è aggiunto e viene classificato nel gruppo 3 (**); c) il rinvio alla nota « (h) » che figura dopo il termine « Retroviridae » è spostato dopo il termine SIV. 2) Il testo della nota « (h) » dopo l'elenco dei virus è sostituito dal seguente: « Non esiste attualmente alcuna prova di malattia nell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione, si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus ». 3) Nell'elenco dei « Parassiti », i seguenti agenti sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**): - Echinococcus granulosus, - Echinococcus multiocularis, - Echinococcus vogeli, - Leishmania brasiliensis, - Plasmodium falciparum, - Taenia solium, - Trypanosoma brucei rhodesiense. 4) Dopo l'elenco dei parassiti è aggiunta la seguente indicazione: « (**) Vedi nota introduttiva 8. » 5) I seguenti agenti sono aggiunti e classificati nel gruppo 2: - nell'elenco dei batteri « Streptococcus suis », - nell'elenco dei parassiti « Cyclospora cayetanensis ».
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