Art. 4
In vigore dal 29 giu 1995
Gli Stati membri sono distinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1995.
Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT
(1) GU n. C 250 del 14. 9. 1993, pag. 12.
(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994, pag. 68.
(3) GU n. C 127 del 7. 5. 1994, pag. 32.
(4) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).
ALLEGATO
Capitoli aggiunti all'allegato della direttiva 91/628/CEE
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CAPITOLO VI 47. DENSITÀ DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI >SPAZIO PER TABELLA>
Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
>SPAZIO PER TABELLA>
Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
B) BOVINI >SPAZIO PER TABELLA>
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.
>SPAZIO PER TABELLA>
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alle durata probabile del tragitto.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.
C) OVINI/CAPRINI >SPAZIO PER TABELLA>
La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.
>SPAZIO PER TABELLA>
La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
D) SUINI Trasporto ferroviario e stradale Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.
Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².
Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
E) POLLAME >SPAZIO PER TABELLA>
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.
CAPITOLO VII 48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO 1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all', paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;- il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;
- in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.
c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) (1), possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogno otto ore.
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di risposo.
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.
8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.
9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.
CAPITOLO VIII RUOLINO DI MARCIA
>INIZIO DI UN GRAFICO>
TRASPORTATORE (NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE) FIRMA DEL TRASPORTATORE (1) TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE (1) SPECIE ANIMALE:
QUANTITÀ:
LUOGO DI PARTENZA:
LUOGO D'ARRIVO:
ITINERARIO:
STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO:
(1) (1) N. CERTIFICATO/I SANITARIO/I O DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (2) STAMPIGLIATURA DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA (2) DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO (4) DATA E ORA DI PARTENZA:
PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO (3) LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO a) b) c) d) e) f) (1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio.
(2) Deve essere compilato dal veterinario competente.
(3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio.
(4) Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita.
Data e ora d'arrivo Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio»
>FINE DI UN GRAFICO>
(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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