Art. 5 · Sono introdotti:

Art. 5

Sono introdotti:

In vigore dal 29 giu 1995
- nella direttiva 77/780/CEE un articolo 12 bis, - nella direttiva 92/49/CEE un articolo 16 bis, - nella direttiva 92/96/CEE un articolo 15 bis, - nella direttiva 93/22/CEE un articolo 25 bis, - nella direttiva 85/611/CEE un articolo 50 bis, così formulati: «1. Gli Stati membri dispongono almeno che: a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE (*), che esercita presso un'impresa finanziaria l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE (**), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da: - costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese finanziarie, o - pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa finanziaria, ovvero - comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve; b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa finanziaria presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato. 2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. (*) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20. (**) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).»
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