Art. 4
In vigore dal 29 giu 1995
1. All'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti, e
- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o
- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o
- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»
2. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE e all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e
- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o
- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»
3. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE, all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.»
4. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE e all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:
«6. Il presente articolo non vieta che un'autorità competente trasmetta:
- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»
5. All'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE è inserito il seguente paragrafo:
«5 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a trasmettere:
- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,
- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,
informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»
6. All'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.»
7. All'articolo 50 della direttiva 85/611/CEE i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:
«2. Gli Stati membri prescrivono per tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché per i revisori o esperti che agiscono per conto delle autorità competenti, l'obbligo del segreto d'ufficio. Quest'obbligo comporta che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni, non possano essere rivelate ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM nonché le società di gestione e i depositari, qui di seguito denominati "imprese che concorrono alla loro attività", non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale.
Tuttavia, qualora un OICVM o un'impresa che concorre alla sua attività sia stato dichiarato fallito o un tribunale ne abbia ordinato la liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi impegnati nei tentativi di salvataggio possono essere rivelate nell'ambito di procedure civili o commerciali.
3. Il paragrafo 2 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri si scambino informazioni ai sensi della presente direttiva e delle altre direttive applicabili agli OICVM o alle imprese che concorrono alla loro attività. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano scambi di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle di cui al presente articolo.
5. Le autorità competenti che, in forza dei paragrafi 2 o 3, ricevono informazioni riservate possono servirsi delle stesse soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:
- per verificare l'adempimento delle condizioni a cui è soggetto l'accesso all'attività degli OICVM o delle imprese che concorrono alla loro attività e per facilitare il controllo delle condizioni di esercizio di tale attività, l'organizzazione amministrativa e contabile e i meccanismi interni di controllo, o
- per imporre sanzioni, o
- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione delle autorità competenti, o
- nel caso di procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.
6. I paragrafi 2 e 5 non ostano allo scambio di informazioni:
a) all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti, ovvero
b) all'interno di uno Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:
- le autorità investite di una funzione pubblica di vigilanza nei confronti degli enti creditizi, delle imprese di investimento, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari,
- gli organi che intervengono nella liquidazione, nel fallimento e in altri procedimenti analoghi nei confronti degli OICVM e delle imprese che concorrono alla loro attività,
- le persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari,
nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, né alla comunicazione, agli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo, delle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni. Queste informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2.
7. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:
- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese finanziarie e in altri procedimenti analoghi, o
- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
8. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;
- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2;
- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, comunque, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.
Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso l'informazione l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.
La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
9. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, le informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 5. Le informazioni ricevute in questo contesto sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.
11. Inoltre, fatti salvi i paragrafi 2 e 5, gli Stati membri possono autorizzare, in forza di disposizioni legislative, la comunicazione di talune informazioni ad altri servizi dell'amministrazione centrale competenti in materia di legislazione relativa alla vigilanza sugli OICVM e sulle imprese che concorrono alla loro attività, sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sulle imprese di investimento e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori che agiscono per conto di tali servizi.
Tuttavia, tali informazioni possono essere fornite unicamente quando ciò sia necessario a fini di vigilanza prudenziale.
Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 e 6 non possano mai essere rivelate nei casi previsti dal presente paragrafo se non con l'assenso esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni.»
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