Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 giu 1995
1. È inserito il seguente paragrafo all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 8 della direttiva 79/267/CEE: «1 bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.» 2. È inserito il seguente paragrafo all' della direttiva 77/780/CEE: «2 bis. Gli Stati membri esigono: - che gli enti creditizi i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria; - che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.»
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