Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 giu 1995
Ogni volta che sono impiegati nella presente direttiva, i termini «impresa finanziaria» sono sostituiti rispettivamente dai termini: - «ente creditizio», quando la presente direttiva modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE, - «impresa di assicurazione», quando la presente direttiva modifica le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 79/267/CEE e 92/96/CEE, - «impresa di investimento», quando la presente direttiva modifica la direttiva 93/22/CEE, - «organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un'impresa che concorre alla sua attività», quando la presente direttiva modifica la direttiva 85/611/CEE.
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