Art. 9

Art. 9

In vigore dal 29 giu 1995
1. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da esso designati per espletare le procedure di cui all', nonché i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, per informazione, un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco. 2. Per la valutazione degli organismi notificati, gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano ai parametri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a tali criteri. 3. Uno Stato membro che abbia notificato un determinato organismo revoca la notifica qualora constati che l'organismo stesso non soddisfa più ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. CAPITOLO III Marcatura CE
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