Art. 16

Art. 16

In vigore dal 29 giu 1995
Entro il 30 giugno 2002, la Commissione riesamina, in consultazione con il comitato di cui all', paragrafo 3 e sulla scorta delle relazioni trasmesse dagli Stati membri, il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e presenta, se del caso, le opportune proposte di modifica.
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