Art. 1
All'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE è aggiunta la seguente lettera g):
In vigore dal 22 giu 1995
«g) in deroga alle disposizioni previste alle lettere a) e b), non essere sottoposti ai requisiti delle prove previste in dette lettere a) e b), qualora si tratti di bovini di età inferiore ai 30 mesi destinati alla produzione di carne e qualora:
- provengano da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ed ufficialmente indenne da brucellosi;
- siano identificati da un contrassegno specifico al momento del carico e restino sotto controllo fino al momento della macellazione;
- non siano entrati in contatto, durante il trasporto, con bovini che non provengono da allevamenti ufficialmente indenni;
e purché:
- queste disposizioni siano limitate a scambi tra Stati membri con lo stesso status sanitario per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi;
- lo Stato membro di destinazione prenda tutte le misure per evitare la contaminazione degli allevamenti indigeni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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