Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 giu 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR (1) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/64/CE (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 8). (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 94/360/CE (GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41).
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