Art. 1 · Al capitolo II dell'allegato della direttiva 85/73/CEE il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Al capitolo II dell'allegato della direttiva 85/73/CEE il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 22 giu 1995
«2. Tuttavia gli Stati membri possono, per le importazioni provenienti da uno dei paesi seguenti Nuova Zelanda, Canada, Australia, Stati Uniti, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Uruguay, Cile, Argentina, Svizzera e Norvegia i quali al 31 dicembre 1994 hanno avviato colloqui esplorativi con la Comunità europea per concludere un accordo globale di equivalenza in materia di garanzie veterinarie (salute animale e salute pubblica) che si fonda sul principio della reciprocità di trattamento, mantenere fino a conclusione di un tale accordo e non oltre il 31 dicembre 1996 i livelli del contributo ridotti che applicano al 1° gennaio 1994. Questa riduzione può al massimo essere del 55 % rispetto ai livelli forfettari di cui al punto 1. L'importo del contributo da percepire sulle importazioni provenienti da uno dei paesi terzi di cui al primo comma sarà fissato, dopo la conclusione dell'accordo globale di equivalenza con detto paese terzo secondo la procedura prevista al paragrafo 3, tenendo conto dei seguenti principi: - livello di frequenza dei controlli, - livello del contributo applicato da detto paese terzo alle importazioni provenienti dalla Comunità, - soppressione di altri diritti percepiti dal paese terzo, quali il deposito obbligatorio o la riscossione di una cauzione sanitaria.»
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