Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, si applicano le norme nazionali in materia, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.
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