Art. 4 · Organismo d'ispezione

Art. 4

Organismo d'ispezione

In vigore dal 19 giu 1995
Gli Stati membri mantengono idonee amministrazioni marittime nazionali, in appresso definite «autorità competenti», incaricate di ispezionare le navi e adottano tutte le misure appropriate per assicurare che le loro autorità competenti svolgano le proprie funzioni come specificato nella presente direttiva.
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