Art. 14 · Cooperazione

Art. 14

Cooperazione

In vigore dal 19 giu 1995
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità competenti, le proprie autorità portuali e altri organismi o organizzazioni commerciali pertinenti collaborino tra loro onde garantire che le proprie autorità competenti possano ottenere tutte le informazioni del caso sulle navi che approdano nei suoi porti. 2. Ciascuno Stato membro si adopera per garantire lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le sue autorità competenti e le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri nonché per mantenere il collegamento operativo già stabilito tra le sue autorità competenti, la Commissione e il sistema informativo SIRENAC E di St. Malo (Francia). 3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono quelle descritte nell'allegato 4 del MOU nonché quelle necessarie a conformarsi all' della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:21:oj#art-14