Art. 12
Profilo professionale degli ispettori
In vigore dal 19 giu 1995
1. Le ispezioni sono eseguite soltanto da ispettori per i quali ricorrono i requisiti in materia di qualifiche professionali indicati nell'allegato VII.
2. Qualora l'autorità competente dello Stato di approdo non possa disporre delle competenze professionali necessarie, l'ispettore dell'autorità stessa può essere assistito in questo compito da chiunque possegga le competenze professionali richieste.
3. Gli ispettori che effettuano il controllo dello Stato di approdo e le persone che li assistono non devono avere alcun interesse commerciale nei porti in cui avviene l'ispezione né nelle navi ispezionate; gli ispettori non sono dipendenti né intraprendono attività per conto di organizzazioni non governative che rilasciano i certificati prescritti e quelli di classificazione o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati alle navi.
4. Ciascun ispettore è provvisto di un documento personale, sotto forma di documento di identità, rilasciato dall'autorità competente da cui dipende conformemente alla legislazione nazionale, nel quale è indicato che l'ispettore è autorizzato a effettuare l'ispezione.
Secondo la procedura dell' è definito un modello comune di tale documento d'identità.
Storico versioni
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