Art. 11 · Seguito dato a ispezioni e fermi

Art. 11

Seguito dato a ispezioni e fermi

In vigore dal 19 giu 1995
1. Se le carenze di cui all', paragrafo 2, non possono essere corrette nel porto in cui è avvenuta l'ispezione, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire alla nave di raggiungere il più vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato scelto dal comandante e dalle autorità interessate, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato di bandiera e approvate da detto Stato membro. Dette condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o per le altre navi, o senza rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino. 2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il porto nel quale è avvenuta l'ispezione informa l'autorità competente dello Stato in cui è situato il cantiere di riparazione, le parti menzionate all', paragrafo 5, e ogni altro organismo, come opportuno, in merito alle condizioni necessarie per la navigazione. 3. La notifica alle parti di cui al paragrafo 2 deve essere conforme alle modalità indicate nell'allegato 2 del MOU. L'autorità competente dello Stato membro destinatario della notifica comunica all'autorità notificante le azioni intraprese in merito. 4. Gli Stati membri provvedono affinché alle navi di cui al paragrafo 1 che riprendono il mare: i) senza rispettare le condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro del porto d'ispezione, o ii) che rifiutano di ottemperare ai requisiti applicabili delle convenzioni non recandosi nel previsto cantiere navale, sia negato l'accesso a qualsiasi porto all'interno della Comunità, finché il proprietario o l'armatore non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sono state constatate le carenze che la nave risponde appieno ai pertinenti requisiti delle Convenzioni. 5. Nei casi indicati al paragrafo 4, punto i), l'autorità competente dello Stato membro in cui sono state riscontrate le carenze della nave informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Nei casi indicati al paragrafo 4, punto ii), l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il cantiere navale informa immediatamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Prima di negare l'accesso, lo Stato membro può richiedere di consultarsi con l'amministrazione dello Stato di bandiera della nave in questione. 6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, l'accesso ad un porto specifico può essere consentito dall'autorità competente del relativo Stato in casi di forza maggiore o per motivi primari di sicurezza ovvero per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati che soddisfino le richieste dell'autorità competente di tale Stato membro per garantire un accesso sicuro.
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