Art. 6
In vigore dal 19 giu 1995
1. In condizioni di attività normali, i conti del gestore di un'infrastruttura, devono presentare, su un arco di tempo ragionevole, un equilibrio tra il gettito dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e i contributi statali, da un lato, e i costi dell'infrastruttura, dall'altro.
2. Il gestore dell'infrastruttura può finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura stessa, tra l'altro attraverso la fornitura o il rinnovo di capitale fisso e può inoltre realizzare un utile sul capitale impiegato.
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