Art. 5
In vigore dal 19 giu 1995
Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 90 del trattato, gli Stati membri possono concedere diritti speciali per quanto riguarda la ripartizione delle capacità di infrastruttura su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.
SEZIONE III
Riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
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