Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 giu 1995
1. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari: a) servizi prestati nell'interesse della collettività come definiti nel regolamento (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (5); b) servizi effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture all'uopo costruite o sistemate per tali servizi (linee per l'alta velocità o linee specializzate per il trasporto merci), fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato. Questa disposizione si applica senza discriminazioni nei confronti di tutti i servizi forniti in applicazione dell', le cui caratteristiche siano comparabili e le prestazioni analoghe. 2. Con riferimento ai servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono indennizzare il gestore dell'infrastruttura per le perdite finanziarie conseguenti all'imposizione di destinare una determinata capacità di infrastruttura nell'interesse dei servizi pubblici.
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