Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 giu 1995
Ogni Stato membro designa l'organo preposto alla ripartizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare tale organo, che sarà a conoscenza di tutte le linee ferroviarie disponibili, garantisce che: - la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria; - fatte salve le disposizioni di cui agli , la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell'infrastuttura ferroviaria.
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