Art. 2 · Ai fini della presente direttiva si intende per:

Art. 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

In vigore dal 19 giu 1995
a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto privato o pubblico la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o di passeggeri e che garantisce obbligatoriamente la trazione; b) « associazione internazionale », qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi che abbia lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri; c) « gestore dell'infrastruttura », qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati soprattutto della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza; d) « linea ferroviaria », l'infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento; e) « ripartizione », l'assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organo a ciò preposto; f) « organo preposto alla ripartizione delle capacità », l'autorità e/o il gestore dell'infrastruttura incaricati dagli Stati membri di ripartire le capacità di infrastruttura. SEZIONE II Ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria
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